COVID19. DALLA REGIONE LAZIO INDICAZIONI SULLE ATTIVITÀ E MOBILITÀ DEI VOLONTARI

COVID19. DALLA REGIONE LAZIO INDICAZIONI SULLE ATTIVITÀ E MOBILITÀ DEI VOLONTARI

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Categoria: Covid19, Lazio, Novità

Emessa l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio relativa alle Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32‚ comma 3‚ della legge 23 dicembre 1978‚ n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica – Indicazioni sulle attività e mobilità dei volontari.

Viene ordinato che:

1. Sia garantita la mobilità dei volontari al fine di:

· legittimare i loro spostamenti per le attività ritenute necessarie‚ ai sensi dei vari DPCM adottati;

· operare in modalità sicure e protette rispetto ai rischi di contagio attivo e passivo;

2. che siano garantite le seguenti attività strumentali e funzionali al diritto alla salute e ai bisogni primari delle persone:

· consegna di farmaci e alimenti a domicilio a persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;

· altre forme di assistenza domiciliare leggera di prossimità (piccole manutenzioni‚ cura relazionale‚ igiene domestica e personale‚ assistenza nel disbrigo delle pratiche‚ ecc.);

· assistenza alla persona e relazione di aiuto in strutture residenziali socioassistenziali e socioeducative‚ o assimilabili (strutture di ospitalità per minori e famiglie migranti della

salute‚ case rifugio per donne vittime di violenza‚ ecc.);

· assistenza alla persona e relazione di aiuto in strutture di accoglienza comunque denominate‚ legate alla emergenza COVID 19;

· servizi sociali di telesoccorso e teleassistenza;

· ritiro e consegna dei dispositivi di sicurezza per l’attività di volontariato;

· unità mobili/di strada rivolte a senza fissa dimora‚ o persone in stato di particolare fragilità (vittime di tratta‚ dipendenza‚ ecc.).

3. che il volontario che si sposta per la propria attività (esclusivamente per recarsi a svolgere il servizio e tornare alla propria abitazione)‚ debba esibire in caso di controllo delle forze dell’ordine:

· modello di autocertificazione barrando la casella “situazioni di necessità”;

· dichiarazione rilasciata dal responsabile della organizzazione di appartenenza‚ su carta intestata della stessa‚ riportante:

  • nome e natura dell’associazione (abilitante allo svolgimento di attività di volontariato);
  • servizio svolto;
  • nome del volontario;
  • territorio di riferimento di svolgimento dell’attività.

4. che il volontario attenga con rigore alle indicazioni per la prevenzione dei rischi di contagio.

Qui il testo integrale del provvedimento.

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